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giovedì 11 febbraio 2010

PRO FAVARA PENALIZZATA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA


GARE DEL 24/ 1/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 24/ 1/2010 PRO FAVARA 1984 - REAL UNIONE

1-1; Reclamo Real Unione.

Con reclamo ritualmente proposto la Società Real Unione chiede

l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Pro

Favara per avere, i sostenitori di quest'ultima, assunto contegno

offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori della

reclamante e una decina dei suddetti, introdottosi all'interno

del terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione,

sostato indebitamente in prossimità del rettangolo di gioco,

determinando una chiara influenza sulla concentrazione dei

calciatori avversari, prima con insulti e minacce e poi con

gravi atti di violenza, segnatamente nei confronti del calciatore

Noto Giuseppe, colpito mentre si trovava a terra per un precedente

infortunio e costretto ad essere sostituito ed a ricorrere a cure

ospedaliere; la reclamante fa inoltre rilevare come la indebita

presenza dei sostenitori della Società Pro Favara, le offese e

le minacce siano proseguite sino al termine della gara, allorchè

tali sostenitori hanno aggredito i calciatori avversari;

Esaminati gli atti ufficiali, i quali come è noto godono di fede

privilegiata, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:

Al 45' del s.t., Il calciatore Cusumano Vincenzo (Pro Favara)

colpiva con un calcio e con un pugno il calciatore Noto Giuseppe

(Real Unione); in reazione, il calciatore Noto Pietro (Real Unione)

colpiva con uno schiaffo il Cusumano; tali fatti determinavano

una rissa tra i calciatori di entrambe le Società; in tale frangente,

tre sostenitori della Società Pro Favara si introducevano all'interno

del terreno di giuoco con intenti aggressivi verso gli avversari ed

uno di essi colpiva con calci il Noto Giuseppe, ancora a terra, il

quale veniva sostituito;

Dopo sette minuti, ristabilita la calma, il gioco veniva ripreso

e la gara condotta regolarmente a termine;

La richiesta formulata dalla reclamante non può trovare

accoglimento; infatti dagli atti ufficiali si rileva come

l'aggressione subita dal Noto Giuseppe ha determinato unicamente

una alterazione al potenziale atletico della Società Real Unione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., la

Società Pro Favara non soggiace alla perdita della gara ma

va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti

in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al

termine della gara;

Si delibera:

Di respingere il reclamo proposto dalla Società Real Unione,

addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di dare atto del risultato conseguito in campo;

Di infliggere alla Società Pro Favara la penalizzazione di un

punto in classifica.

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