CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 1/2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 24/ 1/2010 PRO FAVARA 1984 - REAL UNIONE
1-1; Reclamo Real Unione.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Real Unione chiede
l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Pro
Favara per avere, i sostenitori di quest'ultima, assunto contegno
offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori della
reclamante e una decina dei suddetti, introdottosi all'interno
del terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione,
sostato indebitamente in prossimità del rettangolo di gioco,
determinando una chiara influenza sulla concentrazione dei
calciatori avversari, prima con insulti e minacce e poi con
gravi atti di violenza, segnatamente nei confronti del calciatore
Noto Giuseppe, colpito mentre si trovava a terra per un precedente
infortunio e costretto ad essere sostituito ed a ricorrere a cure
ospedaliere; la reclamante fa inoltre rilevare come la indebita
presenza dei sostenitori della Società Pro Favara, le offese e
le minacce siano proseguite sino al termine della gara, allorchè
tali sostenitori hanno aggredito i calciatori avversari;
Esaminati gli atti ufficiali, i quali come è noto godono di fede
privilegiata, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Al 45' del s.t., Il calciatore Cusumano Vincenzo (Pro Favara)
colpiva con un calcio e con un pugno il calciatore Noto Giuseppe
(Real Unione); in reazione, il calciatore Noto Pietro (Real Unione)
colpiva con uno schiaffo il Cusumano; tali fatti determinavano
una rissa tra i calciatori di entrambe le Società; in tale frangente,
tre sostenitori della Società Pro Favara si introducevano all'interno
del terreno di giuoco con intenti aggressivi verso gli avversari ed
uno di essi colpiva con calci il Noto Giuseppe, ancora a terra, il
quale veniva sostituito;
Dopo sette minuti, ristabilita la calma, il gioco veniva ripreso
e la gara condotta regolarmente a termine;
La richiesta formulata dalla reclamante non può trovare
accoglimento; infatti dagli atti ufficiali si rileva come
l'aggressione subita dal Noto Giuseppe ha determinato unicamente
una alterazione al potenziale atletico della Società Real Unione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., la
Società Pro Favara non soggiace alla perdita della gara ma
va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti
in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al
termine della gara;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Real Unione,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di infliggere alla Società Pro Favara la penalizzazione di un
punto in classifica.
Nessun commento:
Posta un commento
FORZA USD PRIZZI